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Tutti coloro (uomini e donne) che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge 287/51, e che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 della medesima legge, a chiedere, entro e non oltre il 31 Luglio 2011, l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 287/51 i giudici popolari di Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Residenza nel Comune di Roccarainola;
- Titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 287/51 i giudici popolari di Corti di Assise di Appello, oltre ai suddetti requisiti, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola secondaria di secondo grado.
A mente dell’art. 12 della succitata legge, non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Per qualsiasi informazione e per l’iscrizione ci si può rivolgere presso l’Ufficio Anagrafe e/o l’Ufficio Segreteria del Comune di Roccarainola, nei giorni ed orari di ricezione del pubblico.
Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2024, 16:25