Autocertificazioni

Autocertificazioni

L’AUTOCERTIFICAZIONE è la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente.

QUANDO VI PUOI RICORRERE Sempre, quando ti rivolgi ad un ufficio pubblico o a un gestore di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere i tuoi dati personali, fatti o situazioni. La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.

COSA E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE LEGGE BASSANINI (AUTOCERTIFICAZIONE) definizione ex art.2 legge 15/68 Le Autocertificazioni sono dichiarazioni prodotte dall’interessato in sostituzione della normale certificazione relative ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, separato, divorziato)
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • stato di famiglia
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta
  • esami sostenuti
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente o casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art. 77 del d.p.r. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 di non aver riportato condanne penali
  • qualità di vivenza a carico tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato

Vi sono, inoltre, casi per i quali è prevista solo l’autocertificazione, ovvero per:

  • certificati, estratti e attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all’università
  • certificati, estratti e attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della Motorizzazione civile
  • certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.

CHE COSA DEVI FARE Puoi recarti direttamente all’ufficio pubblico per consegnare l’autocertificazione oppure puoi inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri. L’autocertificazione è resa valida dalla firma dell’interessato.

Nel caso in cui non si presenti direttamente l’interessato occorre allegare la copia non autenticata del documento d’identità.

PER AGEVOLARTI Ti forniamo una serie di modelli che potrai utilizzare in qualunque ufficio pubblico; presentandoli già compilati guadagnerai tempo!

I documenti vengono forniti nei formati:

  • DOC: il documento viene visualizzato direttamente sul vostro browser con l’apertura di una finestra di Microsoft Word. Il documento può essere salvato su disco, compilato e quindi stampato.
  • PDF: il documento viene visualizzato direttamente sul vostro browser con l’apertura di una finestra di Adobe Acrobat. Il documento può essere solamente stampato.

Quando ti occorre, ne puoi riunire tante nello stesso modulo chiamato dichiarazione cumulativa.